L’importanza delle informazioni nel sistema democratico svizzero
Il funzionamento e la credibilità della democrazia diretta presuppongono un’informazione completa e precisa. La formazione dell’opinione del singolo cittadino-elettore ha certamente una connotazione soggettiva ed emotiva. L’analisi politologica è, tuttavia, unanime sul ruolo essenziale delle informazioni ufficiali e istituzionali a disposizione dell’opinione pubblica nell’ambito di uno scrutinio popolare.
Il cittadino svizzero che partecipa attivamente al voto ben conosce l’opuscolo informativo ufficiale del Consiglio federale, popolarmente noto come “il libretto rosso”. Di regola, quattro volte l’anno, viene recapitato insieme al materiale di voto per referendum ed alle iniziative popolari. In poche pagine ben strutturate, vengono spiegati gli oggetti in votazione: gli argomenti del Governo, nonché in maniera assolutamente democratica, le tesi a supporto di un determinato tema da parte dei referendisti e/o degli iniziativisti. I contenuti sono verificati dalla Cancelleria federale e si fondano sulle informazioni ufficiali relative al dossier, con uno spazio democraticamente concesso all’opinione “contraria” non istituzionale. La maturità e la solidità del sistema democratico svizzero rendono l’esercizio una prassi ormai del tutto consolidata. Attualmente la Cancelleria federale, seguendo la digitalizzazione della società, presenta un sunto dei contenuti anche in formato video disponibile in rete.
L’errore informativo del Consiglio federale occorso prima della votazione sull’iniziativa popolare “Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate”
In maniera singolare e – non stento a crederlo – eccezionale, nel mese di giugno di quest’anno il Consiglio federale ha comunicato di essere incorso in un errore molto grave. Quanto riportato nel “libretto rosso” in occasione della votazione federale sull’iniziativa popolare promossa del Partito popolare democratico (PPD) svizzero, denominata “Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate” era manifestamente errato
La votazione risale al 28 febbraio 2016. L’opuscolo ha fornito a cittadine e cittadini un’indicazione totalmente errata sul numero di persone direttamente toccate dalla discriminazione fiscale, che penalizza le coppie sposate rispetto a quelle concubine, combattuta dal PPD con la citata iniziativa popolare. Al contrario di quanto affermato negli atti ufficiali del Consiglio federale, nei dibattiti parlamentari e nell’accesa campagna che ha preceduto il voto, il numero di coppie sposate con doppio reddito penalizzate fiscalmente non sono circa 80mila, bensì 454mila. Tale cifra include, infatti, le coppie che lavorano con figli, erroneamente escluse dal conteggio precedente. Tenendo conto anche dei pensionati, il problema concerne circa 704mila coppie sposate, di conseguenza oltre un milione di elettrici ed elettori. Il numero di persone interessate dalla problematica è, quindi, oltre quindici volte superiore rispetto a quanto comunicato nella discussione relativa all’iniziativa popolare.
L’errore informativo è stato comunicato due anni dopo la votazione popolare e ha influenzato il voto popolare
A due anni di distanza è emerso, quindi, che l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), “rea-confessa”, è incappata in un lampante e significativo errore. La comunicazione è giunta purtroppo solo a oltre due anni di distanza dal voto popolare e in aggiunta di venerdì con, quindi, soli tre giorni per presentare un ricorso.
L’iniziativa popolare – per cui è necessaria la doppia maggioranza di Popolo e Cantoni – è stata bocciata solo dal 50.8% dei votanti, ma accolta da una larga maggioranza dei Cantoni (18 su 26). Lo scarto effettivo fu, infatti, di soli 55’072 voti. Un’esiguità tale da giustificare ogni dubbio. Un’informazione corretta avrebbe oggettivamente potuto fare pendere l’ago della bilancia a favore degli iniziativisti. Abilmente i contrari, nei mesi precedenti la votazione popolare, hanno invocato l’esiguo numero di persone toccate dalla discriminazione avversata dal PPD con l’iniziativa. È lecito, quindi, affermare che l’utilizzo di questo dato errato e fuorviante abbia influenzato l’esito molto stretto dello scrutinio.
I ricorsi del PPD in otto Cantoni
Per queste ragioni il PPD ha legittimamente inoltrato ricorso in otto Cantoni: Argovia, Basilea Campagna, Berna, Soletta, Vallese, Vaud, Zugo e Zurigo. In prima istanza i Cantoni, nella fattispecie i rispettivi Governi cantonali, hanno respinto la richiesta adducendo il lasso di tempo intercorso tra il ricorso e la votazione, nonché la competenza federale, trattandosi di un’iniziativa popolare su cui si è espresso tutto il Paese. Il Consiglio di Stato vallesano ha, ad esempio, spiegato che dal profilo materiale il ricorso non può essere esaminato perché l’annullamento, risp. la convocazione di una seconda votazione federale, non rientra nelle sue competenze. L’esecutivo solettese si è pure dichiarato incompetente in quanto l’errore non si è verificato nel suo territorio, ma in tutta la Svizzera.
I ricorsi del PPD al Tribunale federale
Di fatto, il PPD, cosciente dei limiti di competenza della prima istanza, ha dovuto inoltrare ricorso nei singoli Cantoni poiché in materia di diritti politici non è possibile rivolgersi direttamente al Tribunale federale. Sarà ora, in seconda e ultima istanza, l’Alta Corte federale a decidere se la votazione debba essere ripetuta oppure no.
Una ripetizione dello scrutinio sarebbe una novità, ma ci sono elementi oggettivi a prova delle conseguenze dell’in- formazione istituzionale errata. Oggettivamente l’esiguità dello scarto va considerata alla luce del manifesto errore nel calcolo delle persone realmente toccate dall’esito del voto.
Sarà in questo ambito interessante leggere le argomentazioni del Tribunale federale. Non mancano gli elementi oggettivi e la situazione è del tutto eccezionale. Già in passato il Tribunale federale ha giudicato errate alcune informazioni ufficiali, ma mai si è giunti ad una sentenza che imponesse un nuovo scrutinio popolare. L’errore fu in quel caso marginale e il risultato netto non permetteva di concludere che il voto fosse inficiato.
Considerazioni conclusive
In un’ottica futura, la sentenza del Tribunale federale dovrebbe chiarire se informazioni errate rappresentano una manipolazione, anche involontaria, dell’elettorato; soprattutto nel caso di risultati molto stretti. La certezza del diritto e la stabilità del sistema impongono massima prudenza.
Nel caso specifico, la discriminazione sussiste ancora a due anni di distanza dal voto. Un’accettazione dell’iniziativa avrebbe dato avvio a un processo legislativo rapido volto a trovare una soluzione. È legittimo supporre che un’informazione corretta durante la campagna avrebbe potuto generare sia un risultato sia un conseguente processo politico differenti.
La penalizzazione fiscale del matrimonio è un tema che occupa da decenni la politica federale. Nel lontano 1984, il Tribunale federale aveva condannato tale discriminazione. Malgrado i correttivi introdotti nel corso degli anni, oggi il problema concerne ancora oltre 700mila coppie sposate. Per risolvere definitivamente la questione, il PPD aveva deciso nel 2011 di lanciare un’iniziativa popolare. Esaminandone i con- tenuti, il Parlamento federale l’aveva bocciata, nonostante il Consiglio federale ne raccomandasse la sua accettazione, preferendo un sistema alternativo.
Alla luce della bocciatura popolare dell’iniziativa del PPD, solo lo scorso marzo il Consiglio federale ha proposto una soluzione per eliminare gli svantaggi fiscali per le coppie sposate nell’ambito dell’imposta federale diretta. In base a questo modello, l’onere fiscale dei coniugi viene dapprima conteggiato secondo la tassazione attuale e, in una seconda fase, come se i due coniugi fossero concubini. Fra i due importi ottenuti, la coppia dovrebbe saldare quello meno elevato. Tale progetto è ora stato sospeso dalla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati. Prima di prendere posizione, i commissari preferiscono, infatti, aspettare le decisioni della giustizia sui ricorsi del PPD.
Sarà una provocazione, ma se il Tribunale federale dovesse ritenere marginale e irrilevante il grave errore di calcolo del Consiglio federale, e i risvolti di questa comunicazione fuor– viante, allora nel futuro prossimo il “libretto rosso” diverrà un mero strumento di comunicazione politica di parte, di propaganda delle istituzioni. Un brutto colpo per la demo- crazia diretta elvetica che necessita di fiducia, consistenza e credibilità degli atti.